Scuole occupate, in caso di danni responsabili anche i genitori

Le modalità dell’occupazione

A fare da discrimine per la responsabilità di famiglie e studenti sono però le modalità con le quali si occupano le scuole, la durata, il grado di invasività e gli effetti prodotti sugli altri studenti, sui docenti e sul personale scolastico. A precisarlo è il Tribunale di Siena che ha assolto alcuni studenti dai reati di occupazione di edificio pubblico e interruzione di pubblico servizio perché la protesta era avvenuta senza modalità invasive, e cioè consentendo lo svolgersi delle lezioni e l’accesso degli studenti. Anche se le lezioni si svolgono con difficoltà e in mezzo alla confusione in questi casi prevalgono il diritto di riunione e di libera manifestazione del pensiero (sentenza del 29 ottobre 2001).

In un altro caso, finito in Cassazione, durante un’autogestione scolastica poi degenerata in altro alcuni studenti avevano sbarrato il portone principale della scuola, consentendo soltanto l’entrata laterale. La difesa aveva invocato il diritto di riunione, di sciopero e di manifestazione del pensiero, sostenendo che l’iniziativa fosse temporanea e orientata al dialogo. La Cassazione ha però confermato la rilevanza penale della condotta, ritenendo che l’impedimento dell’accesso a docenti, personale e studenti non aderenti integri il reato di interruzione di pubblico servizio (sentenza del 23 febbraio 2016 n. 7084).

Famiglie chiamate a risarcire i danni

A pagare i danni causati dai figli minorenni sono invece i genitori, ma occorre provare la responsabilità dolosa o colposa dei figli. Non servono a escludere la responsabilità le scuse dei genitori perché si tratta di comportamento successivo all’evento che non incide sui presupposti per l’insorgere della responsabilità civile per culpa in educando, secondo quanto disposto dall’articolo 2048 del codice civile. L’eventuale pubblicazione dei video sui social network, poi, può costituire prova documentale dei fatti. (Tribunale di Crotone, sentenza del 16 ottobre 2026 n. 684).

Per risarcire i danni però non basta dimostrare che una scuola sia stata occupata o che l’autogestione abbia prodotto disagi. Occorre collegare il singolo studente alla condotta contestata. La presenza nell’edificio, la partecipazione generica alla protesta o l’appartenenza al gruppo degli occupanti non dimostrano automaticamente chi abbia bloccato gli ingressi, danneggiato i locali o impedito le lezioni (Tribunale di Bari, sezione I, sentenza del 30 agosto 2022 n. 3759).

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Fonte – Il Sole 24 ORE – Scuola