Alla Corte di Giustizia la questione sulle ferie non godute dei docenti precari


Sembrava chiusa la partita sulla vicenda delle ferie non godute dei docenti precari dopo il recente intervento della Corte di Cassazione che, nel maggio scorso, aveva evidenziato che spetta la relativa nei soli limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno.
Se da un lato la giurisprudenza di merito si stava adeguando al predetto principio enunciato dalla Cassazione, con ordinanza del 27 ottobre tuttavia, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano dott. Luigi Pazienza ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE, cui spetterà l’ultima parola sul punto.
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Le criticità rilevate
Il Tribunale di Milano ha rilevato alcune criticità nell’impianto della sentenza della Cassazione, che determinerebbe una disparità di trattamento in ordine alla fruizione delle ferie tra docenti a termine e docenti di ruolo, basata sulla durata del rapporto, e ciò in violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
In particolare, sarebbero solo di docenti precari a subire una imputazione ex lege a titolo di ferie dei giorni di sospensione infra-annuale, non potendo riportare le ferie all’anno successivo come i docenti di ruolo, subendo così la perdita dell’indennità sostitutiva per quei giorni se non ne hanno formalmente chiesto la fruizione.
Inoltre, prosegue il Tribunale, la sospensione delle lezioni non coincide necessariamente con l’assenza di ogni obbligo professionale, potendo il docente essere impegnato in attività collegiali, valutative, di aggiornamento o in altre attività funzionali all’insegnamento, dovendosi escludere che la mera assenza di lezione frontale dimostri, da sola, che il lavoratore sia libero da obblighi di disponibilità e possa destinare il tempo al riposo e alla ricreazione propri delle ferie annuali.
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La CGUE dovrà chiarire i dubbi
Sulla base di tali dubbi, spetterà dunque alla Corte UE chiarire se l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE consenta di collegare la perdita dell’indennità alla sola esistenza di periodi predeterminati dal calendario scolastico regionale nei quali il lavoratore avrebbe potuto presentare una domanda, oppure richieda sempre la prova che il datore lo abbia concretamente posto in condizione di fruire del riposo e lo abbia informato delle conseguenze della mancata fruizione, e ciò anche in ragione del fatto che il calendario scolastico non è indirizzato al singolo lavoratore e non reca informazioni sul saldo individuale delle ferie o sulla perdita dell’indennità.
L’assimilazione del calendario scolastico regionale all’avvertimento richiesto dalla giurisprudenza europea potrebbe infatti trasformare, secondo il Giudice del lavoro di Milano, un atto generale di organizzazione in una presunzione assoluta di conoscenza e di libera rinuncia, annullando l’onere datoriale proprio nel rapporto a termine nel quale la cessazione impedisce il successivo godimento del diritto.
Alla CGUE spetterà dunque verificare, se quella evidenziata si ponga come una differenza relativa a una “condizione di impiego” ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro e, in caso affermativo, se la mera scadenza del contratto o le esigenze organizzative del servizio scolastico costituiscano ragioni oggettive, non potendo la temporaneità del rapporto di lavoro, in quanto tale, essere impiegata come giustificazione del trattamento meno favorevole che proprio da essa deriva.
Fonte – Il Sole 24 ORE – Scuola
