Contratti a termine, la stabilizzazione non ripara l’abuso


Intervento risolutore della Corte di Cassazione circa l’efficacia riparatoria dell’intervenuta stabilizzazione dei lavoratori pubblici precari, circa il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
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La vicenda
Dopo aver ripercorso il panorama giurisprudenziale formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni unite del 2016, che ha introdotto la figura del c.d. “danno comunitario” per sanzionare l’abusiva reiterazione dei contratti a temine nel lavoro pubblico, e prevalentemente nel settore scolastico, con sentenza resa all’esito dell’udienza del 22 settembre scorso, la Corte ha “aggiustato il tiro” alla luce di una recente novità legislativa che ha modificato il criterio di risarcimento del danno.
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Il nuovo art.36 del Testo unico del pubblico impiego, come modificato nel 2024, ha previsto infatti un raddoppio dell’entità del risarcimento del danno, che oggi va da un minimo di 4 fino ad un massimo di 24 mensilità rapportato all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, da quantificarsi tenendo conto della gravità della violazione, in base al numero dei contratti succedutisi e alla durata complessiva del rapporto di lavoro.
Il ragionamento della Corte
La Corte è partita dalla disamina dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in base al quale la successiva immissione in ruolo sarebbe misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso, quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione dei precari vittime dell’abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale e non già perché semplicemente agevolata dall’esperienza maturata nelle precedenti assunzioni a termine.
L’intervento del legislatore di modifica nei termini anzidetti dell’art.36 Tupi, ha tuttavia portato la Suprema Corte a rivedere il proprio precedente orientamento, o meglio, a discostarsene apertamente, ritenendo che la nuova formulazione della norma assicuri un’adeguata misura risarcitoria – ritenuta proporzionata ed effettiva – in tutti i casi di danno conseguente all’abusivo ricorso al contratto a termine, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE ed ai principi comunitari.
Fonte – Il Sole 24 ORE – Scuola
